Statutes (italiano)

STATUTO

Statuto

Art. 1 Ragione sociale, sede e durata

È costituita una associazione di pubblica utilità indipendente, apolitica, aconfessionale e  senza scopo di lucro, ai sensi degli artt. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero e regolata  secondo il presente statuto, avente la denominazione HYDROSPHERE ASSOCIATION scritta e/o rappresentata in qualsiasi forma, carattere e dimensione,  (d’ora in avanti indicata nel presente statuto come Associazione) 

2- La sede dell’Associazione è in 6815 Melide, via al Doyro 6,  ed è registrata presso il Registro di Commercio del Canton Ticino.

3- L’Associazione può avere diverse filiali e/o succursali e/o sedi all’estero.

4- La durata dell’Associazione è illimitata.

(modificato 5.12.2018)

Art. 2 Scopo

1- L’Associazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale di tutela e valorizzazione  della natura e dell’ambiente in generale, ed in particolare, ma non unicamente,  di salvaguardia degli ambienti fluviali, lacustri e marini e della relativa  biodiversità da alterazioni di origine umana per essi dannose, e/o  da inquinamento dovuto principalmente a materiali di origine organica elaborati chimicamente (es. i polimeri), e/o a materiali  chimici inorganici, a beneficio delle generazioni presenti e future.

2- L’Associazione si impegna  per il raggiungimento dei propri scopi  su una prospettiva mondiale, non solo nazionale e regionale.

Art. 3 Attività

1- Per conseguire i suoi scopi l’Associazione  si impegna, sia in Svizzera che all’estero,  senza che ciò costituisca limitazione degli scopi associativi, a:

a)  Organizzare e svolgere azioni dimostrative dirette e non violente in relazione a situazioni connesse agli scopi associativi;                                                                                         

b)  Ricercare, rilevare ed intervenire in,  situazioni attinenti agli scopi sociali sopra enunciati, stimolare e incrementare la pubblica attenzione ed informazione su tali situazioni tramite i canali di informazione cartacei ed elettronici, sviluppare e attuare attività di cooperazione del pubblico per le suddette operazioni;                                                                                       

c)  Attivarsi direttamente in, e/o promuovere, sviluppare, organizzare,  ricerche scientifiche, conferenze ed altre attività culturali educative e formative in relazione alle situazioni attinenti agli scopi associativi, ed erogare contributi e/o  premi in denaro, sempre nel perseguimento  degli scopi associativi;                                                                                                                                

d)  Cooperare con le altre organizzazioni aventi scopi similari o compatibili, fornire collaborazione e sostegno ad altre associazioni, sempre che ciò sia coerente e compatibile con gli scopi associativi propri e con il presente Statuto.                                                             

e)  Proporre e sollecitare provvedimenti legislativi, proporre e sostenere azioni giudiziarie, sempre che ciò sia coerente e compatibile  con gli scopi associativi e con il proprio status di associazione di utilità sociale.                                                                                                    

f)  Organizzare ed attuare tutte quelle attività e tutte quelle operazioni che siano necessarie e/o incidentali per:                                                                                                                                     

      i)   il conseguimento delle finalità della Associazione, compresa l’edizione e la  diffusione di  pubblicazioni, la raccolta e l’accettazione di contributi e donazioni, l’acquisto, l’uso e la disponibilità di beni mobili ed immobili;

      ii)  assicurare i mezzi finanziari necessari alla Associazione per il raggiungimento dei propri  scopi, compreso lo svolgimento di attività di ricerca e raccolta fondi (fundraising), il contrarre prestiti ed ottenere finanziamenti garantiti da beni od altrimenti.

g)  Svolgere qualsiasi altra attività che sia direttamente o indirettamente connessa con i summenzionati scopi associativi di utilità sociale, inclusi interventi operativi diretti tramite propri membri, o volontari cooperanti,  nei casi di rilevate situazioni esistenti o nascenti di alterazioni dannose per l’ambiente e la biodiversità o di inquinamento ambientale.

2- L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.

(modificato 20.11.2018)

Art. 4 Mezzi finanziari

1- Le attività della Associazione sono finanziate mediante:

I contributi sociali  versati dai Soci

I contributi, lasciti, donazioni ed erogazioni liberali in genere di privati cittadini e persone giuridiche, da qualsiasi Nazione provengano

I proventi derivanti dalle attività proprie connesse, accessorie e strumentali all’attività principale, esercitate in qualsiasi Nazione

Ogni altro contributo, offerta, lascito  o donazione di beni mobili o immobili, elargiti da privati cittadini o persone giuridiche  da qualsiasi Nazione provengano

2- Il Consiglio Direttivo può, qualora non lo ritenga conforme ai principi associativi stabiliti dal presente Statuto, rifiutare l’erogazione, in una qualsiasi delle forme sopra citate, di contributi provenienti dai soggetti sopra indicati.

3- L’Associazione, al fine di tutelare la propria indipendenza, per principio non accetta fondi da istituzioni governative centrali e locali e partiti politici.

4- Per tutto il periodo di durata l’ Associazione non puó distribuire in alcun modo utili e avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o effettuate a favore di altre associazioni con scopo sociale analogo.

5- L’Associazione è obbligata a impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.

6- L’anno di esercizio corrisponde all’anno civile.

(modificato 20.11.2018)

Art. 5 Responsabilità

La responsabilità dell’Associazione è limitata al proprio patrimonio sociale, è esclusa qualsiasi responsabilità personale dei Soci.

Art. 6 Soci

1- Il corpo sociale è composto da:

    A) Soci Fondatori,

    B) Soci Ordinari,

    C) Soci Onorari, 

    tutti aventi i medesimi diritti e doveri verso l’Associazione.

    A)  Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori coloro i quali sono intervenuti nell’atto costitutivo o che sono stati nominati quali Soci Fondatori fino alla data di approvazione del presente statuto.

Socio Fondatore si intende  sia la persona fisica che abbia compiuto i 18 anni, sia la associazione, con o senza personalità giuridica, nella persona del rappresentante legale, sia qualsiasi persona giuridica, nella persona del rappresentante legale, che non rispecchino i casi di esclusione di cui all’art. 9.

Lo status  di Socio Fondatore è intrasmissibile.

Ogni Socio Fondatore può partecipare alle attività della Associazione prestando la propria opera in qualità di volontario, senza diritto ad alcun compenso, fatto salvo il diritto al rimborso di  eventuali spese sostenute per l’attività di volontariato, preventivate ed accettate dal Consiglio Direttivo.

B) Soci Ordinari

Possono essere Soci dell’Associazione chiunque  – persona fisica – persona giuridica –associazione –  ne condivide le finalità. I soci ordinari sono quindi distinti in due tipologie:

i)  Soci individuali:

  qualsiasi persona fisica di età superiore agli anni 18 indipendentemente dalla nazionalità;

ii)  Soci collettivi:

qualsiasi associazione con o senza personalità giuridica, le persone giuridiche, di qualsiasi nazionalità, che condividono gli scopi della Associazione e sono attivi nella tutela e valorizzazione della natura e della biodiversità.

Ogni Socio Individuale, ogni membro del Socio Collettivo può partecipare alle attività della Associazione prestando la propria opera in qualità di volontario, senza diritto ad alcun compenso, fatto salvo il diritto al rimborso di  eventuali spese sostenute per l’attività di volontariato, preventivate ed accettate dal Consiglio Direttivo.

C) Soci Onorari

Acquisiscono lo status di Socio Onorario, su proposta del Consiglio Direttivo alla Assemblea, le persone singole, le associazioni (nella figura del rappresentante legale) con o senza personalità giuridica, le persone giuridiche (nella persona del rappresentante legale) che si sono adoperate in maniera significativa a favore della Associazione sia con attività propria che con donazioni, lasciti o erogazioni liberali in genere, o che si sono particolarmente distinte in proprie attività con finalità analoghe a quelle della Associazione.

I Soci Onorari sono liberati dal versamento della quota annuale, pur godendo di tutti i diritti derivanti dallo status di Socio.

Ogni Socio Onorario può partecipare alle attività della Associazione prestando la propria opera in qualità di volontario, senza diritto ad alcun compenso, fatto salvo il diritto al rimborso di  eventuali spese sostenute per l’attività di volontariato, preventivate ed accettate dal Consiglio Direttivo.

2- A tutti i Soci è garantito:

il diritto di voto su qualunque decisione dell’Assemblea ordinaria e straordinaria;

la partecipazione alla vita associativa e ai comitati di cui all’art. 10.D;

il diritto  alla eleggibilità alle cariche direttive.

3- L’adesione all’Associazione presuppone la piena accettazione da parte dei Soci dello spirito e della lettera delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti.

4- I Soci hanno l’obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni assunte dagli Organi dell’Associazione.

5- All’interno dell’Associazione vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

6- E’ espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

7- L’Associazione non può avvalersi, se non gratuitamente, di prestazioni professionali di servizi rese dai propri associati, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 10.B. cpv.13

8- Lo status di Socio si acquista con l’iscrizione ed il versamento del contributo sociale annuale.

9- Lo status di Socio ed i connessi diritti e doveri sono personali e non sono in alcun modo trasmissibili.

10- Lo status di Socio, e i diritti correlati, cessano in caso di rinuncia, esclusione o decadenza conformemente alle disposizioni degli articoli 8 e 9 del presente statuto.

(modificato 20.11.2018)

Art. 7 Adesione all’Associazione

1- Le organizzazioni che intendono aderire all’Associazione in qualità di Socio Collettivo devono farne richiesta al Consiglio direttivo per il tramite del Presidente.

Se non sussistono motivi di esclusione a norma dell’art. 9, o per fatti noti al Consiglio Direttivo e contrastanti con le finalità della Associazione il Consiglio Direttivo ammette temporaneamente la richiesta.

L’adesione si perfeziona col pagamento del contributo sociale annuale.

Se sussistono motivi di esclusione a norma dell’art. 9, o per fatti noti al Consiglio Direttivo ed in contrasto con le finalità dell’Associazione il Consiglio Direttivo respinge la richiesta, indicando succintamente  le motivazioni e dandone comunicazione per il tramite del segretariato.

2- L’adesione all’Associazione di persone singole in qualità di Socio Individuale avviene previa domanda mediante l’apposito modulo in appendice A al Consiglio Direttivo per il tramite del Segretario, o direttamente on line tramite compilazione del modulo nella pagina “Join Us” del sito web „Hydrosphereassociation.org”.

Se non sussistono motivi di esclusione a norma dell’art. 9 o per fatti noti al Consiglio Direttivo e contrastanti con le finalità della Associazione, il Consiglio Direttivo ammette provvisoriamente la richiesta.

L’adesione si perfeziona col pagamento del contributo sociale annuale.

Se sussistono motivi di esclusione a norma dell’art. 9 o per fatti noti al Consiglio Direttivo e contrastanti con le finalità della Associazione, il Consiglio Direttivo respinge  la richiesta indicando succintamente le motivazioni e ne da comunicazione per il tramite del segretariato.

Nel caso di iscrizione on line, se sussistono motivi di esclusione a norma dell’art. 9 o per fatti noti al Consiglio Direttivo e contrastanti con le finalità dell’Associazione, il Consiglio Direttivo annulla l’iscrizione restituendo al mittente l’importo del contributo sociale pagato.

3- La ammissione o l’esclusione di un socio confermate provvisoriamente dal Consiglio Direttivo devono essere convalidate in ultima istanza dall’Assemblea.

4- La decisione di non  convalida o di esclusione per entrambe le tipologie di richiedenti l’adesione è inappellabile.

5- In caso di non convalida della ammissione, l’importo del contributo sociale annuale già incassato  viene restituito al mittente, se non già reso.

6- L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e si conclude solamente nei casi previsti all’articolo 8.

7- Il contributo sociale annuale minimo di adesione è fissato dal Consiglio Direttivo, e deve essere corrisposto annualmente, la prima volta all’atto dell’iscrizione alla Associazione, gli anni successivi entro 30 giorni dalla scadenza annuale precedente.

8- I Soci possono autonomamente decidere di versare un contributo sociale maggiore di quello minimo, senza che ciò comporti acquisizione di maggiori diritti in seno all’Associazione rispetto agli altri Soci.

(modificato 20.11.2018 e 19.1.2019)

Art. 8 Perdita dello status di socio

1-  Lo status di Socio per i Soci Individuali si perde:

per decesso;

a seguito di recesso previa comunicazione  scritta;

per mancato versamento del contributo sociale annuale entro il termine previsto

per revoca da parte del Consiglio Direttivo a seguito di :

comportamento del Socio in contrasto con il presente statuto;

ii)  non ottemperanza ai regolamenti o alle delibere assembleari ;

iii)  atti che danneggino gravemente l’immagine o gli interessi dell’Associazione

2- Nel caso di revoca da parte del Consiglio Direttivo per i suddetti motivi, il Socio escluso può presentare reclamo alla prima Assemblea successiva alla revoca; il reclamo viene quindi discusso dall’Assemblea e la decisione derivante, votata a maggioranza assoluta dei presenti, è inappellabile.

3- Nessun diritto compete al Socio a seguito della perdita di tale status, e nessun diritto spetta agli eredi in caso di morte.

4- Lo status di Socio per i Soci Collettivi si perde:

a seguito di dimissioni

a seguito di scioglimento della persona giuridica

per mancato versamento del contributo sociale annuale entro il termine previsto

per revoca da parte del Consiglio direttivo per:

non ottemperanza ai regolamenti o alle delibere assembleari

ii)  atti che danneggino gravemente l’immagine o gli interessi dell’Associazione.

5- Nel caso di revoca da parte del Consiglio direttivo per i suddetti motivi, il Socio Collettivo escluso può presentare reclamo alla prima Assemblea successiva alla revoca; il reclamo viene quindi discusso dall’Assemblea e la decisione derivante, votata a maggioranza assoluta dei presenti, è inappellabile.

6- Nessun diritto compete al Socio Collettivo a seguito della perdita di tale status

Art. 9 Motivi di esclusione

1- Non possono aderire all’Associazione, in qualità di Soci Collettivi:

i soggetti che, per statuto o per le attività svolte, si pongono in contrasto con gli scopi dell’Associazione

i partiti politici, le sezioni locali dei partiti politici

aziende o enti a scopo di lucro a prescindere dalla loro forma giuridica, eccettuate le piccole aziende familiari

2- Non possono aderire all’Associazione, in qualità di soci individuali:

i soggetti che, per le attività svolte, si pongono in contrasto con gli scopi dell’Associazione

i soggetti che prendono parte attiva alla vita politica, rivestendo cariche in seno al proprio partito o cariche istituzionali a livello comunale, regionale e/o statale

i dirigenti di persone giuridiche aventi scopo di lucro, eccettuati i dirigenti di piccole aziende familiari.

i condannati con sentenza passata in giudicato per :

reati penali gravi contro la persona o contro il patrimonio,

reati contro l’ambiente e/o gli animali,

atti di terrorismo,

preparazione, uso o spaccio di sostanze stupefacenti.

3- Non costituisce motivo di esclusione la confessione religiosa.

Art. 10 Organi

1- Gli Organi dell’Associazione sono:

A- l’Assemblea dei Soci,

B- il Consiglio Direttivo,

C- Il Segretariato

D- il Comitato Tecnico (opzionale)

E-  l’Ufficio di revisione dei conti (quando richiesto per legge)

A – Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci (Assemblea) è organo deliberante e sovrano dell’Associazione. Di essa fanno parte tutti gli associati, dei quali essa rappresenta l’universalità. Le sue deliberazioni, assunte in conformità del presente statuto, vincolano tutti gli associati, compresi gli assenti e i dissenzienti.

L’Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, almeno quindici giorni prima della riunione.

All’atto della convocazione deve essere messa a disposizione degli Associati la documentazione relativa a tutti i punti trattati nell’Ordine del Giorno.

L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria,  è condotta dal Presidente della Associazione, in caso di suo impedimento dal Vice Presidente o da un altro membro del Comitato Direttivo. All’inizio di ogni seduta, il Presidente dell’Associazione o chi lo sostituisce designa, ove necessario, degli scrutatori.

Le riunioni dell’Assemblea ordinaria sono valide se risulta presente in prima convocazione  la maggioranza dei suoi componenti; altrimenti, in seconda convocazione da tenersi mezz’ora dopo la prima,  qualunque sia il numero degli intervenuti.

La presenza può essere fisica o tramite mezzi elettronici in tempo reale

L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno, entro il 30 giugno, per l’approvazione del bilancio consuntivo.

L’Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze:

a)  risolve circa l’ammissione e l’esclusione dei soci;

b)  delibera sui criteri di conduzione e gestione dell’Associazione, cui il Consiglio Direttivo deve attenersi nello svolgimento delle sue funzioni;

c)  sancisce l’adozione dello Statuto;

d)  procede alla nomina, e alla revoca per giusta causa, dei membri del Consiglio Direttivo con una maggioranza di due terzi dei votanti;

e)  delibera sul bilancio  preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;

f)  esamina e approva il rapporto annuale della Direzione,  il rendiconto annuale e il rapporto di revisione

g)  delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione, riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

h)  decide in ordine alla costituzione di eventuali comitati tecnici e scientifici con funzioni consultive e ne determina le modalità di organizzazione e di funzionamento;

i)   decide sui reclami in materia di revoca dello stato di Socio come da art. 8.

j)   formula proposte al Consiglio Direttivo

L’Assemblea straordinaria viene convocata nei casi previsti dall’art. 10.1A.(13), e dall’art.12 dello Statuto.

L’Assemblea straordinaria può essere convocata altresì per impellenti decisioni su richiesta del Presidente, del Comitato di Direzione, e/o su richiesta di almeno 1/5 degli associati, che devono comunicare per iscritto le ragioni della convocazione alla Segreteria.

L’Assemblea Straordinaria deve avere luogo entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta.

Le riunioni dell’Assemblea straordinaria, sono valide se risulta presente la maggioranza dei Soci, in prima convocazione, altrimenti in seconda convocazione da tenersi mezz’ora dopo la prima qualunque sia il numero degli intervenuti.

La presenza può essere fisica o tramite mezzi elettronici in tempo reale.

L’Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle modifiche dello Statuto associativo;

b) delibera sullo scioglimento e liquidazione dell’Associazione;

c) delibera sugli argomenti che, per legge o per statuto, non siano di competenza  dell’Assemblea ordinaria.

d) delibera sugli argomenti proposti nella richiesta di Assemblea straordinaria dal    Presidente, dal Comitato Direttivo o dai Soci, compresa la  nomina dei Soci Onorari.

I verbali delle Assemblee sono redatti dal Segretario dell’Assemblea e controfirmati dal Presidente e dal Segretario e sono custoditi presso la Direzione.

Diritto di voto all’Assemblea

All’Assemblea hanno diritto di partecipare i Soci Fondatori, i Soci Onorari, tutti i Soci Individuali e i rappresentanti designati dai Soci Collettivi.

b) Ogni partecipante all’Assemblea dispone di un solo voto.

c) E`esclusa la delega del diritto di voto.

L’Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della metà dei presenti più uno salvo i casi in cui sono richieste maggioranze diversamente qualificate ai sensi del presente statuto.

L’Assemblea straordinaria delibera validamente con il voto favorevole della metà dei presenti più uno, salvo i casi di delibera di modifica dello statuto associativo, per i quali occorre il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, e di delibera di scioglimento e liquidazione dell’associazione, per i quali occorre il voto favorevole dei 3/4 dei presenti, ed almeno la maggioranza dei voti cui hanno diritto i Soci Fondatori.

In caso di parità di voti decide il voto del Presidente dell’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria.

La partecipazione dei Soci all’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria non è da considerarsi come attività della Associazione e non da diritto ad alcun rimborso spese.

B- Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione e di indirizzo dell’attività dell’Associazione. Esso è composto da 5 – 13 membri, inclusi il Presidente, il Vice-presidente, il Direttore Esecutivo, il Vice Direttore Esecutivo, i Direttori Scientifici, il Cassiere ed il Segretario.

I Soci Fondatori sono membri di diritto del Consiglio Direttivo, tranne espressa rinuncia scritta.

l’Assemblea  elegge i Consiglieri tra i candidati Soci Individuali e i candidati designati dai Soci Collettivi; almeno un Consigliere è eletto fra i candidati Soci Individuali, tranne che per le nomine della prima sessione, decise nell’Assemblea Costitutiva dei Soci Fondatori. 

In caso di dimissioni o di cessazione, per qualunque causa, di più di due Consiglieri, il Consiglio Direttivo decade e i restanti Consiglieri sono tenuti a convocare senza indugio l’Assemblea, affinché quest’ultima provveda ad eleggere nuovamente l’intero Consiglio Direttivo.

Il Consiglio elegge al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Direttore Esecutivo, il Vice Direttore esecutivo, i Direttori Scientifici, il Cassiere  ed il Segretario e decide altresì della eventuale revoca di tali cariche per giusta causa.

Ciascun membro del Consiglio rimane in carica per quattro esercizi, decorrenti dalla data della sua nomina, e decade dopo l’approvazione del quarto bilancio di sua competenza.

I componenti del Consiglio, Presidente, Vice Presidente, Direttore Esecutivo, Vice Direttore Esecutivo, Direttori Scientifici, Cassiere e Segretario inclusi sono rieleggibili consecutivamente per massimo altre due volte.

In caso di termine anticipato della carica dovuto a decadenza del Consiglio Direttivo, la rieleggibilità dei componenti del Consiglio, del Presidente, del Vice Presidente, del Direttore Esecutivo, del Vice Direttore Esecutivo, dei Direttori Scientifici,  del Cassiere e del Segretario è consentita per una terza volta consecutiva.

Il Consiglio Direttivo è convocato, ogni qualvolta si manifesti la necessità, dal Presidente e, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, almeno otto giorni prima della riunione; in caso di urgenza, il predetto termine può essere ridotto a cinque giorni.

Il Consiglio Direttivo deve ritenersi validamente convocato anche su richiesta scritta e motivata di almeno due suoi componenti effettuata nei termini di cui sopra.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide se risulta presente la maggioranza dei suoi componenti.

La presenza può essere sia fisica che tramite mezzi elettronici in tempo reale.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del Vice Presidente.

La posizione di Membro del Consiglio non dà diritto ad alcun compenso, salvo che, in ragione della carica ricoperta, al rimborso di una eventuale perdita di guadagno e delle spese sostenute e debitamente preventivate, accettate dal Consiglio e documentate.

Al Consiglio, investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione, in conformità alla legge ed allo Statuto, competono tutte le decisioni relative all’attuazione degli scopi sociali che non siano attribuiti per statuto o per legge ad altri organi, in particolare:

a)  la pianificazione e approvazione delle attività dell’Associazione;

b)  l’attuazione delle decisioni adottate dall’Assemblea;

c)  la fissazione dell’ammontare del contributo sociale;

d)  la pianificazione e lo svolgimento di tutte le attività economiche e finanziarie inerenti

alla vita della Associazione, compreso l’accettazione o il rifiuto di fondi, lasciti,   

donazioni ed erogazioni varie, e la gestione delle attività di fundraising;

e)  la supervisione degli obiettivi operativi dell’associazione e della gestione operata dal Direttore Esecutivo, dal Vice direttore Esecutivo, dai Direttori Scientifici e dal Cassiere;

f)   la direzione e la valutazione delle attività del segretariato;

g)  l’assunzione di personale;

h)  la fissazione dell’assemblea dei soci;

i)   l’allestimento e l’approvazione del bilancio preventivo entro il 31 dicembre  dell’anno in corso e il regolare monitoraggio dello  stesso su base periodica durante l’anno di competenza;

j)   la preparazione e l’approvazione del rendiconto finanziario annuale

k)  il conferimento di mandati a soci e persone esterne alla Associazione

l)   la redazione di eventuali regolamenti interni all’associazione sulle materie di sua competenza;

m) la nomina del Direttore Esecutivo, del Vice Direttore esecutivo, dei Direttori  Scientifici, del Cassiere e del Segretario e la determinazione dei rispettivi compiti e dei poteri; nonché la eventuale revoca delle loro cariche.

n)  la vigilanza in ordine all’integrità dell’Associazione e alla regolarità operativa della struttura della stessa;

o)  l’adozione, in generale, di qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell’Associazione;

p)  l’osservazione  e il  promovimento del rispetto degli scopi dell’Associazione da parte di tutti gli associati.

q)  la decisione riguardo  alla costituzione di eventuali comitati tecnici e scientifici con funzioni consultive, determinandone le modalità di organizzazione e di funzionamento, e la nomina dei rispettivi componenti, qualora non già deciso dalla Assemblea; tale decisione deve essere convalidata dall’Assemblea.

r)  L’accettazione o  il respingimento provvisori di nuovi soci

Il Consiglio può delegare l’esecuzione di alcuni compiti al Segretariato, a singoli Consiglieri o a consulenti esterni.

Presidente, Vicepresidente

Il Presidente,  e il Vice Presidente,  sono eletti dal Consiglio Direttivo tra i   propri  componenti.

Al  Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, egli inoltre:

convoca le Assemblee dei soci  e le riunioni del Consiglio Direttivo;

presiede le adunanze del Consiglio Direttivo;

presenta il rapporto di attività annuale all’Assemblea dei Soci;

rappresenta, da solo o insieme al Vice Presidente, l’Associazione verso  l’esterno;

supervisiona le attività del Segretariato e del Comitato Tecnico;

esegue le decisioni del Consiglio direttivo, direttamente o tramite il Segretariato.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nelle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza, con gli stessi compiti.

Né il Presidente né il  Vice Presidente possono ricoprire la carica di Cassiere.

Il Cassiere

Il Cassiere  è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti.

È responsabile delle finanze e della contabilità dell’Associazione, allestisce il preventivo e il rendiconto finanziario e li presenta annualmente all’Assemblea dei Soci.

Per lo svolgimento dei suoi compiti il Cassiere può valersi di collaborazione di persone esterne alla associazione, assunte su sua richiesta  dal Consiglio Direttivo.

Chi ricopre questa carica puo’ rivestirne solo un’altra nell’ambito del Consiglio Direttivo, eccetto  quella di Presidente o di Vice Presidente.

Il Direttore Esecutivo

Il Direttore Esecutivo è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti.

Collabora con il Presidente ed è responsabile nei confronti del Consiglio Direttivo della attuazione pratica delle decisioni del Consiglio Direttivo e della Assemblea, della organizzazione operativa, della  attuazione delle attività dell’Associazione, e della soluzione dei problemi ad esse connessi.

E’ responsabile della gestione e della conduzione del personale assunto,  del marketing e delle attività di fundraising.

Opera nel rispetto dei propri compiti e doveri stabiliti nel mandato che riceve dal Consiglio Direttivo.

Questa carica è abbinabile, per la stessa persona, ad una sola altra nell’ambito del Consiglio Direttivo.

Il Vice Direttore Esecutivo

Il Vice Direttore Esecutivo è nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti.

Collabora con il Direttore Esecutivo, lo affianca e lo coadiuva nello svolgimento dei suoi compiti, e lo sostituisce in caso di sua assenza, con gli stessi compiti.

Opera nel rispetto dei propri compiti e doveri stabiliti nel mandato che riceve dal Consiglio Direttivo.

La Carica di   Vice Direttore Esecutivo abbinabile, per la stessa persona, ad una sola altra nell’ambito del Consiglio Direttivo.

La Direzione Scientifica

La Direzione Scientifica è composta da uno o più Direttori, nominati dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti.

Collabora con il Presidente ed è responsabile nei confronti del Consiglio Direttivo della gestione, della organizzazione operativa e della  attuazione delle attività scientifiche dell’Associazione, e della soluzione dei problemi ad esse connessi, nonché dei rapporti di collaborazione e/o di rilevamento dati e di studio con Università od altre Istituzioni Scientifiche, e con singoli ricercatori.

Chi ricopre la carica di Direttore Scientifico opera nel rispetto dei propri compiti e doveri stabiliti nel mandato che riceve dal Consiglio Direttivo.

Questa carica è abbinabile, per la stessa persona, ad una sola altra nell’ambito del Consiglio Direttivo.

C – Il Segretariato

Per poter svolgere al meglio le sue funzioni l’Associazione si dota di un Segretariato che può essere proprio o rappresentato da un’associazione tra i Soci Fondatori.

Il Segretariato è un organo ausiliario al servizio dell’Associazione e ha il compito di coadiuvare il Consiglio Direttivo, il Direttore Esecutivo e il Comitato consultivo nelle loro funzioni. Inoltre, il Segretariato svolge anche tutti quei compiti necessari al funzionamento dell’Associazione per raggiungere i suoi scopi, nonché redige i verbali delle Assemblee.

Il Segretariato è rappresentato/retto da un Segretario nominato dal Consiglio Direttivo fra i suoi componenti.

(3)al  Segretario puo’ essere affidata una sola altra  carica nell’ambito del Consiglio Direttivo.

(4)  Nel Segretariato possono essere assunte dal Comitato persone esterne all’Associazione, per aiuto al Segretario

D – Il Comitato Tecnico

Il Comitato Tecnico, se,  ma non necessariamente, nominato,  è un organismo consultivo e di supporto scientifico che sostiene il Consiglio Direttivo nella valutazione e/o elaborazione di progetti concreti e strategie a favore della biodiversità e della salvaguardia ambientale.

Il Comitato Tecnico viene nominato dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

Possono far parte del Comitato Tecnico i tecnici o gli studiosi in ambiti ambientali o persone che hanno un’esperienza e competenza riconosciuta nell’ambito della protezione della natura, del territorio e della biodiversità o in settori ritenuti importanti dal Consigli Direttivo.

Compiti, funzioni e modalità di nomina al Comitato Tecnico sono stabiliti in un apposito regolamento stabilito dall’organo che ne decide la nomina.

La procedura di consultazione è applicata ogni qualvolta lo richieda il Consiglio direttivo.

E-  L’Ufficio di Revisione

Quando si renda necessario per legge, l’Ufficio di revisione è composto da un ufficio fiduciario esterno incaricato della revisione con mandato del Consiglio Direttivo.

Esso allestisce un rapporto all’attenzione dell’Assemblea circa lo stato patrimoniale e il conto d’esercizio.

Il mandato scade la prima volta dopo quattro anni, e può essere rinnovato per lo stesso periodo.

(modificato 20.11.2018 e il 19.1.2019)

Art. 11 Diritto di Firma

1- L’Associazione è vincolata dalla firma individuale del Presidente o dalla firma collettiva a due del Vicepresidente con il Cassiere.

Art. 12 Scioglimento dell’Associazione

1- Lo scioglimento dell’associazione avviene in tutti i casi contemplati dal Codice Civile e qualora l’Assemblea straordinaria lo deliberi.

2- L’Assemblea, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina i liquidatori.

3- Il patrimonio residuo a seguito della liquidazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale al beneficio dell’esenzione fiscale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

(modificato 19.1.2019)

Art. 13 Parità di diritti

Tutti i sostantivi e le cariche riferentesi al maschile a persone nel presente Statuto si devono intendere,  in ossequio alla parità di diritti fra i sessi, sia al maschile che al femminile

Art. 14 Diritto applicabile

1- Per quanto non espressamente stabilito dalle norme del presente statuto, si applicano le disposizioni dell’art. 60 e seg. del CCS.

2- In generale è applicabile il Diritto Svizzero.

3- Il Foro competente è quello di Lugano.

15 Entrata in vigore

Il presente statuto, modificato rispetto alla versione originale del 6.10.2018, da quella modificata del 20.11.2018 e da quella modificata del 5.12.2018 è stato accettato nell’ambito dell’Assemblea Generale Straordinaria del 19 gennaio 2019, data da cui entra altresì in vigore.

Melide, li 19 gennaio 2019

Il Presidente                            

Nicola Rubortone

Il Cassiere